In breve. Non c’è una tabella unica di legge: le misure minime sono sparse tra il regolamento italiano della pesca marittima (DPR 1639/1968) e il regolamento europeo per il Mediterraneo (Reg. UE 2019/1241, allegato IX), più qualche norma speciale per tonno rosso, pesce spada, lampuga e anguilla. Per i pesci che si pescano di solito da riva le misure sono queste: orata 20 cm, spigola 25 cm, mormora 20 cm, sarago maggiore 23 cm, cefalo 20 cm, cernie 45 cm. Tonno rosso: non si tiene sotto i 30 kg o i 115 cm. Pesce spada: sotto i 100 cm alla forca o gli 11,4 kg. Lampuga: nel 2026 nessuna misura per chi pesca per sport, ma 35 cm per i professionisti. Seppia, polpo, calamaro, totano: nessuna misura. Per i pesci senza una misura propria vale il minimo generale di 7 cm.
Dove due norme danno numeri diversi, la tabella riporta la misura più alta e spiega la differenza nella nota. Ogni riga ha la norma accanto: informazioni verificate il 17 ottobre 2026 sui testi originali.
Quale norma vale per chi pesca per sport?
Chi pesca per sport deve rispettare più fonti insieme, con pesi diversi.
- Il DPR 1639/1968 vale per i pescatori sportivi: l’art. 137 rimanda, per quanto non previsto dal capo sulla pesca sportiva, alle altre norme sulla pesca “in quanto applicabili”. Gli artt. 87-91 fissano le misure e dicono che gli esemplari sotto misura “devono essere rigettati in mare”.
- Il regolamento europeo 2019/1241 è scritto per la pesca professionale: l’art. 2, comma 2, estende alla pesca ricreativa solo alcuni articoli, e le tabelle delle taglie solo con un atto delegato. Per il Mediterraneo il testo consolidato al 1° gennaio 2026 non contiene una disposizione del genere. Il decreto legislativo 4/2012, però, che punisce chi tiene pesce sotto misura, richiama la “taglia minima di riferimento per la conservazione” stabilita dalla normativa europea e nazionale. Per questo la regola prudente è rispettare la misura più alta delle due.
- Norme che nominano espressamente chi pesca per sport, e che quindi valgono senza dubbi: tonno rosso (Reg. UE 2023/2053, art. 19), pesce spada (Reg. UE 2019/1154, art. 11), anguilla (DM 4 marzo 2026, art. 5) e lampuga (Reg. UE 2026/266, art. 6).
Il regolamento 1967/2006, che molti siti citano ancora per le taglie, non è più la fonte: il suo testo consolidato non contiene più l’allegato III, sostituito dall’allegato IX del 2019/1241.
Il minimo generale di 7 cm. L’art. 87 del DPR considera “allo stadio giovanile” ogni pesce lungo meno di sette centimetri, e vale quindi anche per le specie senza una misura propria (ricciola, dentice, serra, aguglia, ombrina). L’art. 93 esclude solo le specie che da adulte non arrivano alle misure elencate. Sette centimetri sono pochissimi: per molte di queste specie tenere solo i pesci adulti è una scelta nostra, non un obbligo.
Come si misura un pesce?
- Pesci: lunghezza totale, dalla punta del muso a bocca chiusa all’estremità della coda. Il DPR (art. 90) dice fino al lobo più lungo della pinna caudale; il regolamento europeo (allegato IV) dall’estremità anteriore del muso all’estremità della pinna caudale.
- Pesce spada: lunghezza alla forca misurata dalla mandibola inferiore (Reg. UE 2019/1154, art. 11 e allegato IV del 2019/1241), non dalla punta del rostro.
- Tonno rosso: lunghezza alla forca, oltre al peso.
- Crostacei: il DPR (art. 90) misura dall’apice dell’occhio all’estremità posteriore, telson compreso, cioè la lunghezza totale; il regolamento europeo per aragosta, astice e scampo usa invece la lunghezza del carapace (LC).
- Molluschi bivalvi: la parte più lunga della conchiglia.
- Riccio di mare: il diametro totale compresi gli aculei (DM 12 gennaio 1995, art. 3).
Quali sono le misure minime dei pesci di mare nel 2026?
Prima i pesci più cercati, poi gli altri in ordine alfabetico. Misure in centimetri di lunghezza totale, salvo dove scritto. “UE” è il Reg. 2019/1241, allegato IX (consolidato al 1° gennaio 2026).
| Specie | Misura minima | Norma | Note |
|---|---|---|---|
| Orata Sparus aurata | 20 cm | UE; DPR art. 87 | Uguale nelle due norme |
| Ricciola Seriola dumerili | Nessuna: 7 cm | DPR art. 87 | In Sardegna 60 cm (decreto regionale 412/1995, tabella non letta) |
| Lampuga Coryphaena hippurus | Nessuna: 7 cm | DPR art. 87 | Reg. UE 2026/266, art. 6: cinque al giorno. Vedi sotto |
| Tonno rosso Thunnus thynnus | 30 kg o 115 cm alla forca | Vedi nota | Reg. UE 2023/2053, art. 19. Vedi sotto |
| Cernie Epinephelus spp.; cernia di fondale Polyprion americanus | 45 cm | UE; DPR art. 87 | Una al giorno |
| Pesce spada Xiphias gladius | 100 cm alla forca o 11,4 kg | Vedi nota | Reg. UE 2019/1154, art. 11; 10,2 kg eviscerato. Vedi sotto |
| Spigola Dicentrarchus labrax | 25 cm | UE (DPR: 20 cm) | Vale la più alta |
| Leccia amia Lichia amia, leccia stella Trachinotus ovatus | Nessuna: 7 cm | DPR art. 87 | |
| Sarago maggiore Diplodus sargus | 23 cm | UE | Il DPR non ha una voce |
| Sarago pizzuto D. puntazzo; sarago testa nera o fasciato D. vulgaris | 18 cm | UE | Il DPR non ha una voce |
| Sparaglione Diplodus annularis | 12 cm | UE | |
| Mormora Lithognathus mormyrus | 20 cm | UE | Il DPR non ha una voce |
| Occhiata Oblada melanura | Nessuna: 7 cm | DPR art. 87 | |
| Cefalo Mugil sp. | 20 cm | DPR art. 87 | L’UE non fissa una misura; per prudenza vale per tutti i muggini |
| Dentice Dentex dentex | Nessuna: 7 cm | DPR art. 87 | Cresce piano: rilascia i piccoli |
| Ombrina Umbrina cirrosa | Nessuna: 7 cm | DPR art. 87 |
Altri pesci, in ordine alfabetico:
| Specie | Misura minima | Norma | Note |
|---|---|---|---|
| Acciuga Engraulis encrasicolus | 9 cm | UE | Gli Stati possono convertirla in 110 pezzi al kg |
| Aguglia Belone belone | Nessuna: 7 cm | DPR art. 87 | |
| Alalunga Thunnus alalunga | 40 cm | DPR art. 87 | Da dichiarare su RecFishing dalla barca |
| Alletterato o tonnetto Euthynnus alletteratus | 30 cm | DPR art. 87 | |
| Nasello Merluccius merluccius | 20 cm | UE | Il DPR indica 11 cm (DM 3 agosto 1982) |
| Occhialone Pagellus bogaraveo | 33 cm | UE | |
| Pagello Pagellus acarne | 17 cm | UE | |
| Pagello fragolino Pagellus erythrinus | 15 cm | UE | |
| Pagro Pagrus pagrus | 18 cm | UE | |
| Palamita Sarda sarda | 25 cm | DPR art. 87 | |
| Sardina Sardina pilchardus | 11 cm | UE | Gli Stati possono convertirla in 55 pezzi al kg |
| Serra Pomatomus saltatrix | Nessuna: 7 cm | DPR art. 87 | |
| Sgombro e lanzardo Scomber spp. | 18 cm | UE | Il DPR indica 15 cm |
| Sogliola Solea vulgaris | 20 cm | UE | Il DPR indica 15 cm (DM 3 agosto 1982) |
| Sugarello Trachurus spp. | 15 cm | UE | |
| Tombarello Auxis rochei | Nessuna: 7 cm | DPR art. 87 | |
| Triglie Mullus spp. | 11 cm | UE | Il DPR indica 9 cm (DM 3 agosto 1982) |
Per ogni specie che non trovi qui, e che non è tra i vietati, vale il minimo di 7 cm.
Molluschi, crostacei e altri organismi
Per i cefalopodi non c’è nessuna misura minima: né il DPR (artt. 87-89) né l’allegato IX li citano. Vale per polpo, seppia, calamaro e totano. Chi pesca in apnea non può raccogliere molluschi (vedi la guida sul permesso); i ricci di mare, che non sono molluschi, sono consentiti solo a mano.
| Specie | Misura minima | Norma | Note |
|---|---|---|---|
| Vongole Venerupis spp., Venus spp. | 25 mm | UE | 22 mm in deroga per le Venus nelle acque territoriali italiane delle sottozone 9, 10, 17 e 18, dal 2026 al 2030. Il DPR non ha più una voce |
| Cappasanta Pecten jacobaeus | 10 cm | UE; DM 4 agosto 1982 | |
| Ostrica Ostrea sp. | 6 cm | DPR art. 89 | |
| Mitilo (cozza) Mytilus sp. | 5 cm | DPR art. 89 | |
| Cannolicchio Solen, Ensis minor | 8 cm | DPR art. 89, DM 16 luglio 1986 | Il testo del DPR dice 6 cm, il decreto del 1986 lo ha portato a 8 |
| Tellina Donax trunculus | 2 cm | DM 16 luglio 1986 | |
| Tartufo di mare Venus verrucosa | 2,5 cm | DPR art. 89 | Uguale ai 25 mm UE |
| Crostacei | Misura minima | Norma | Note |
|---|---|---|---|
| Aragosta Palinurus elephas | 30 cm di lunghezza totale | DPR art. 88 | UE: 90 mm di carapace. Femmine con uova sempre da rilasciare (art. 91) |
| Astice Homarus gammarus | 30 cm di lunghezza totale | DPR art. 88 | UE: 105 mm di carapace |
| Scampo Nephrops norvegicus | 7 cm di lunghezza totale | DPR art. 88 | UE: 20 mm di carapace o 70 mm totali |
| Gambero rosa Parapenaeus longirostris | 20 mm di carapace | UE |
| Altri | Misura minima | Norma | Note |
|---|---|---|---|
| Riccio di mare Paracentrotus lividus | 7 cm compresi gli aculei | DM 12 gennaio 1995, art. 3 | Solo in apnea e a mano, massimo 50 al giorno, vietato a maggio e giugno |
Per aragosta e astice il DPR e l’allegato IX usano unità diverse (lunghezza totale e carapace): i numeri non si confrontano, rispetta entrambi.
Quali specie sono vietate?
Alcune specie non hanno una misura perché non si possono tenere.
- Datteri di mare (Lithophaga lithophaga) e datteri bianchi (Pholas dactylus): pesca vietata “con qualsiasi attrezzo” su tutte le coste italiane (DM 16 ottobre 1998, art. 1). Il dattero di mare è anche specie rigorosamente protetta (direttiva Habitat, allegato IV; DPR 357/1997, art. 8). Per raccoglierli si distrugge la roccia.
- Nacchera (Pinna nobilis): specie rigorosamente protetta, vietato catturarla e detenerla (direttiva 92/43/CEE, allegato IV; DPR 357/1997, art. 8).
- Anguilla europea (Anguilla anguilla): nel 2026 la pesca sportiva è vietata in tutta Italia e la pesca in mare in tutte le regioni (DM 4 marzo 2026, GU n. 74 del 30 marzo 2026, artt. 4 e 5).
- Tonno rosso: il trattenimento è chiuso dal 9 settembre 2026 per esaurimento della quota (vedi la guida sul permesso).
- Corallo rosso (Corallium rubrum): la raccolta richiede un’autorizzazione ministeriale (DM 21 dicembre 2018) e non è un’attività da pescatore sportivo.
- Oloturie (cetrioli di mare), spugne e altri organismi insoliti: raccolta regolata o vietata, ma senza un testo ufficiale da citare. Non raccoglierli e chiedi alla Capitaneria.
Catturare una specie di cui è vietata la cattura è un reato (vedi le sanzioni, più sotto).
Qual è la misura minima della lampuga?
È la domanda più cercata, e in rete circolano risposte opposte. Questo è quello che dicono i testi.
- Per chi pesca per sport nel 2026 non c’è una misura scritta. Il Regolamento (UE) 2026/266 (art. 6) dice che la pesca ricreativa della lampuga nel Mediterraneo “è autorizzata dal 15 agosto al 31 dicembre” e che il numero massimo di catture è “10 kg o cinque esemplari di qualsiasi taglia, per persona, al giorno”. Il regolamento vale per il 2026.
- I 35 cm sono la misura dei professionisti con i FAD. Vengono dalla raccomandazione CGPM 46/2023/14, sono recepiti dal regolamento delegato (UE) 2024/2910 (art. 4) e ripresi dal decreto direttoriale MASAF del 27 marzo 2026 (protocollo 150373) sull’elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca della lampuga con i FAD, fino al 31 dicembre 2026. Un 5 per cento di catture accidentali sotto misura è tollerato, ma sul totale di un peschereccio.
- I due limiti valgono insieme: al massimo cinque esemplari (Reg. 2026/266) e comunque non più di 5 kg complessivi (DPR, art. 142), salvo un singolo pesce più pesante.
Non possiamo quindi scrivere che i 35 cm obblighino chi pesca con la canna; sotto quella misura però la lampuga è giovane, e molti la rilasciano. Dalla barca la lampuga si dichiara anche su RecFishing (guida sul permesso).
Qual è la taglia minima della cernia?
45 centimetri per tutte le cernie (Epinephelus spp.) e per la cernia di fondale (Polyprion americanus): lo dicono insieme l’allegato IX e l’art. 87 del DPR nel testo in vigore. Nelle vecchie tabelle si legge 30 cm: è la misura del testo originale del 1968, oggi superata. L’art. 142 del DPR permette di catturare al massimo una cernia al giorno, di qualsiasi specie. In molte aree marine protette la cernia non si può pescare affatto: leggi il regolamento dell’area.
Spigola e orata
L’orata non crea problemi: 20 cm in tutte e due le norme. Sulla spigola trovi numeri diversi: 25 cm per il regolamento europeo, 20 cm per il DPR nel testo vigente (la riscrittura dell’art. 87 con il DPR 651/1978; i 25 cm che alcuni siti attribuiscono al DPR sono del testo originale del 1968, poi riscritto). Per non sbagliare conviene rispettare 25 cm. Su orata e spigola valgono anche i 5 kg al giorno e le regole sulle ordinanze balneari.
Tonno rosso e pesce spada
Tonno rosso. Non si tiene, né per sport né per altro, il tonno rosso che pesa meno di 30 kg o è lungo meno di 115 cm alla forca (Reg. UE 2023/2053, art. 19, che nomina espressamente la pesca ricreativa). Il “tonnetto rosso” che salta nelle mangianze è quasi sempre un tonno rosso giovane: va rilasciato. L’art. 24 consente un solo esemplare al giorno per imbarcazione, mai in vendita. Il DPR indica ancora 110 cm (portati a 70 da un decreto del 1980): numeri superati dalla norma europea, più alta. Nulla osta, quota e chiusura del 9 settembre 2026 sono nella guida sul permesso e nella scheda del tonno.
Pesce spada. Il Reg. (UE) 2019/1154 (art. 11) vieta di catturare e tenere a bordo pesce spada del Mediterraneo, anche della pesca ricreativa, se è lungo meno di 100 cm alla forca misurati dalla mandibola inferiore, oppure se pesa meno di 11,4 kg (10,2 kg se eviscerato e senza branchie). Il regolamento prevede anche un periodo di divieto dal 1° gennaio al 31 marzo (art. 10), ma il testo non dice espressamente se riguardi anche chi pesca per sport: chiedi alla Capitaneria. Il DPR (art. 87) indica 140 cm misurati dall’apice del muso (art. 90): è un’altra misura, non confrontabile con quella europea, quindi rispetta entrambe. Per tonno e spada serve anche il nulla osta della Capitaneria.
Quanti chili di pesce si possono tenere?
5 kg al giorno tra pesci, molluschi e crostacei, salvo un singolo pesce più pesante, e una sola cernia (DPR, art. 142); il limite non vale nelle gare autorizzate (art. 144). Limiti speciali: lampuga al massimo cinque esemplari e comunque 5 kg complessivi, tonno rosso un esemplare per barca, ricci di mare 50 al giorno. Il pescato non si vende. Sanzioni e dettagli sono nella guida sul permesso di pesca in mare.
Cosa si rischia con un pesce sotto misura?
Le sanzioni sono nel decreto legislativo 4/2012 come modificato dalla legge 75/2026, in vigore dal 29 maggio 2026.
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Pesce sotto misura fino a 5 kg | 100 – 600 € (art. 13-septies) |
| Sotto misura da 5 a 25 kg | 250 – 1.500 € |
| Sotto misura da 25 a 100 kg | 2.000 – 12.000 € |
| Violazione delle norme sulla pesca sportiva | 1.000 – 3.000 € (art. 13-octies) |
| Cattura di una specie vietata | Reato: arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 € (artt. 7 e 8) |
- Confisca: il pesce sotto misura viene sempre confiscato (art. 13-novies).
- Pagamento ridotto: pagando entro cinque giorni dalla contestazione le sanzioni scendono del 30 per cento (art. 13-decies).
- Tonno rosso e specie a piano di ricostituzione (pesce spada compreso): le sanzioni aumentano di un terzo.
- Punti: i punti (soglia dei 100 kg) riguardano la licenza di pesca professionale, non il tesserino.
- Sconto sul peso: per la fascia si toglie il 10 per cento dal peso del pescato sotto misura. Non è una tolleranza: ogni pesce sotto misura va rilasciato.
L’art. 13-septies non distingue tra professionisti e sportivi; non abbiamo trovato una circolare che dica se al pescatore sportivo si applichi questa fascia o quella generale dell’art. 13-octies. Il consiglio non cambia: rilascia tutto ciò che è sotto misura, con le mani bagnate.
Regole locali: controlla sempre
Le misure di questa pagina sono nazionali ed europee. Alcune Regioni e aree marine protette hanno regole più restrittive.
- Aree marine protette: la pesca può essere vietata o limitata dal regolamento di ogni area (legge 394/1991) e, dove è vietata, può essere reato (art. 30).
- Puglia: il prelievo dei ricci di mare è vietato (legge regionale 6 del 18 aprile 2023, prorogata; la stampa riporta il 30 giugno 2029). Verifica il testo vigente.
- Sardegna: norme e calendari propri. Il calendario dei ricci del 2009/2010 fissava 50 mm esclusi gli aculei, contro i 7 cm compresi del decreto nazionale. Per la ricciola l’ARPA Puglia riporta 60 cm (decreto regionale 412/1995).
- Ordinanze delle Capitanerie: distanze dai bagnanti, orari, divieti nei porti.
Per decidere dove e quando uscire guarda la previsione di pesca; per periodo, esche e regole di ogni specie, le schede dei pesci.
Come abbiamo controllato
Testi originali letti il 17 ottobre 2026: Reg. (UE) 2019/1241 consolidato al 1° gennaio 2026; DPR 1639/1968 (artt. 87-91, 137-144); Reg. (UE) 2019/1154, 2023/2053 e 2026/266; decreto legislativo 4/2012 vigente; DM sui ricci e DM sui datteri. Dove non abbiamo potuto confermare un dato su un testo ufficiale, lo abbiamo scritto. Un errore? Scrivi a info@castsignal.app.
